
PRATO – Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi contro l’esclusione della
lista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Prato. Adinolfi intendeva candidarsi a sindaco. Farà ricorso al Consiglio di Stato. “Per quanto riguarda le amministrative a Prato – riferisce il Popolo della Famiglia in Toscana – abbiamo già pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Impugniamo la sentenza del Tar della Toscana”.
Secondo la sentenza del tribunale amministrativo “il numero di elettori del Comune di Prato che hanno sottoscritto la lista come risultante dal verbale della commissione ammonta a 370: sottraendo a questo numero i 49 elettori pratesi identificati tramite documento di identità scaduto ne risulta che le sottoscrizioni valide ammontano a (371 – 49) 322, in misura quindi inferiore al minimo di legge per partecipare alla competizione elettorale”. Questo è sufficiente, riporta sempre la stessa sentenza, per respingere il ricorso, “a prescindere dalle questioni relative alle doppie sottoscrizioni e alle sottoscrizioni riferite a persone decedute poiché anche computando queste, la lista non raggiungerebbe comunque il
numero minimo di 350 sottoscrizioni richiesto dalla legge per l’ammissione alla competizione elettorale”.
Secondo la tesi di Adinolfi – che per i giudici amministrativi “non può essere accolta” – “sarebbe sufficiente a garantire validità alla sottoscrizione il fatto che si tratta di persone aventi qualifica di elettori nel Comune, e tanto sarebbe comprovato dal certificato elettorale. In pubblica udienza”. Adinolfi “ha rimarcato che non risulta che un documento scaduto infici la condizione di elettore del comune di Prato”. Invece, per il Tar “non è in discussione la condizione di elettore pratese”, ma “per la validità delle sottoscrizioni della lista non è sufficiente la condizione di elettore” bensì “occorre anche che ognuna di esse sia collegabile con certezza alla persona fisica elettore (apparentemente) sottoscrittore. Questa certezza può essere assicurata solo dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore”.
Adinolfi ha anche contestato la mancata notifica del provvedimento di esclusione, avvenuta con comunicazione telefonica alla delegata di lista, tuttavia viene osservato dal Tar della Toscana che “tale omissione non ha impedito al ricorrente di proporre il ricorso e contestare la ricusazione”.





